Per destinatario si intende la persona fisica o giuridica alla quale sono spediti i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito o trasferiti materiali, sostanze e materie radioattive;
Per detentore si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che è in possesso o ha la disponibilità materiale di sostanze, materie, materiali o sorgenti radioattivi, o di rifiuti radioattivi o combustibile esaurito, ed è responsabile per tali materiali;
L'esercente è una persona fisica o giuridica che ha la responsabilità giuridica ai sensi della legislazione vigente ai fini dell’espletamento di una pratica o di una sorgente di radiazioni;
Il fabbricante di sorgenti radioattive è una persona fisica o giuridica che produce sorgenti sulla base di autorizzazioni rilasciate nel Paese di produzione
Il fornitore è una persona fisica o giuridica autorizzata nello Stato ove ha la propria sede o una stabile organizzazione, che fornisce una sorgente, anche nel caso di pratiche comportanti l’effettuazione di operazioni di commercio senza detenzione;
La gestione dei rifiuti radioattivi comprende tutte le attività attinenti a raccolta, intermediazione, cernita, manipolazione, pretrattamento, trattamento, condizionamento, stoccaggio o smaltimento dei rifiuti radioattivi, escluso il trasporto al di fuori del sito;
La gestione del combustibile esaurito comprende tutte le attività concernenti la manipolazione, lo stoccaggio, il ritrattamento o lo smaltimento del combustibile esaurito, escluso il trasporto al di fuori del sito;
Per impianto di gestione dei rifiuti radioattivi si intende qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale sia la gestione dei rifiuti radioattivi;
Per impianto di smaltimento si intende qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale è lo smaltimento dei rifiuti radioattivi;
L'intermediario è una persona fisica o giuridica che, organizza la raccolta e il trasporto, la spedizione o, comunque il trasferimento di materie, materiali, sostanze o sorgenti radioattivi, o di rifiuti radioattivi o combustibile esaurito da un detentore a un altro, senza possesso né detenzione di detti materie, materiali, sostanze, o sorgenti radioattivi, o di rifiuti radioattivi o combustibile esaurito;
Per materiale radioattivo si intende un materiale che incorpora sostanze radioattive;
Per notifica si intende la comunicazione, all’autorità competente, di informazioni atte a notificare l’intenzione di svolgere una pratica rientrante nel campo d’applicazione del presente decreto, qualora per la pratica medesima non siano previsti specifici provvedimenti autorizzativi;
La pratica è un’attività umana che può aumentare l’esposizione di singole persone alle radiazioni provenienti da una sorgente di radiazioni ed è gestita come una situazione di esposizione pianificata;
Lo smaltimento è il deposito di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito per il quale non è previsto il ritrattamento, in un impianto autorizzato per il loro confinamento definitivo e permanente, senza l’intenzione di rimuoverli successivamente;
Per sorgente di radiazioni ionizzanti si intende qualsiasi fonte che può provocare un’esposizione, attraverso l’emissione di radiazioni ionizzanti o la presenza di materiali radioattivi
Per sorgente dismessa si intende una sorgente sigillata non più utilizzata, né destinata a essere utilizzata per la pratica per cui è stata concessa l’autorizzazione ma che continua a richiedere una gestione sicura;
Una sorgente sigillata è una sorgente radioattiva in cui il materiale radioattivo è sigillato in permanenza in una capsula o incorporato in un corpo solido con l’obiettivo di prevenire, in normali condizioni di uso, qualsiasi dispersione di sostanze radioattive, secondo quanto stabilito dalle norme di buona tecnica applicabili;
Una sorgente sigillata ad alta attività è una sorgente sigillata contenente un radionuclide la cui attività al momento della fabbricazione o, se questa non è nota, al momento della prima immissione sul mercato è uguale o superiore allo specifico valore stabilito dal D.Lgs. 101/2020;
Per stoccaggio si intende il deposito provvisorio in condizioni di sicurezza di materiale radioattivo, incluso il combustibile esaurito, di una sorgente radioattiva o di rifiuti radioattivi, in un impianto debitamente autorizzato con l’intenzione di rimuoverli successivamente;
Il titolare dell’autorizzazione è la persona fisica o giuridica alla quale è rilasciata l’autorizzazione che ha la rappresentanza legale e la responsabilità generale di un impianto nucleare o di un’attività o di un impianto connessi allo svolgimento di una pratica o alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi;
Il trasporto è l'insieme delle operazioni associate alla movimentazione delle materie radioattive. Queste operazioni comprendono la preparazione, il carico, la spedizione compreso l’immagazzinamento durante il transito, lo scarico e la ricezione alla destinazione finale delle materie radioattive e degli imballaggi che le contengono;
In base all'articolo 42 del D.lgs. 101/2020, chiunque importa o produce a fini commerciali, o comunque esercita commercio di materiali o sorgenti di radiazioni ionizzanti o effettua attività di intermediazione degli stessi, deve registrarsi sul sito istituzionale dell’ISIN e inviare allo stesso le informazioni relative a ciascuna operazione effettuata, anche gratuita, ai contraenti, alla tipologia e alla quantità delle sorgenti oggetto dell’operazione. Tali informazioni devono essere trasmesse entro i dieci giorni successivi dall’operazione effettuata secondo le modalità stabilite nell’Allegato VIII al D.lgs.. Queste disposizioni non si applicano all’importazione, alla produzione e al commercio dei generatori di radiazioni attrezzature radiogene medicoradiologici che non siano sorgenti radioattive in uso nelle strutture sanitarie a fini di esposizione medica, per i quali si applicano le procedure di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46
In base all'articolo 43 del D.lgs. 101/2020 il soggetto che effettua o organizza la spedizione, deve registrarsi e trasmettere al sito istituzionale dell’ISIN le informazioni relative ai materiali radioattivi prima dell’inizio della spedizione. Il vettore deve essere registrato e, entro le settantadue ore successive alla conclusione del trasporto, deve trasmettere al sito istituzionale dell’ISIN le informazioni relative allo scarico dei materiali radioattivi ad altro vettore o al destinatario. Le modalità di registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale dell’ISIN sono stabilite nell’allegato X.
In base all'articolo 44 del D.lgs. 101/2020, i detentori di materie fissili speciali, di materie grezze, di minerali e di combustibili nucleari, ad esclusione dei vettori di cui all’articolo 43, sono obbligati a tenere la contabilità delle suddette materie, minerali e combustibili, nonché a farne denuncia al Ministero dello sviluppo economico ed a registrarsi e trasmettere dette informazioni al sito istituzionale dell’ISIN ai sensi del Regolamento Euratom n. 302/2005 della Commissione dell’8 febbraio 2005, concernete l’applicazione del controllo di sicurezza dell’Euratom. Gli stessi soggetti hanno l’obbligo di confermare sul sito istituzionale dell’ISIN le informazioni fornite nell’anno solare entro il 31 gennaio dell’anno successivo
In base all'articolo 48 del D.lgs. 101/2020, i detentori delle sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette a notifica o a specifico provvedimento autorizzativo ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n.1860 o ai sensi del presente decreto, sono tenuti a registrarsi sul sito istituzionale dell’ISIN e a trasmettere allo stesso le informazioni sul tipo, le caratteristiche dei generatori di radiazioni e la quantità delle materie radioattive, entro i dieci giorni successivi alla data di inizio della detenzione o dalla data di cessazione della detenzione delle sorgenti stesse. Le modalità di registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale dell’ISIN sono stabilite nell’allegato XII.
Il 31 marzo scade la deroga agli obblighi di registrazione a STRIMS delle strutture sanitarie pubbliche o private, studi dentistici e odontoiatrici compresi, che impiegano ai fini di esposizione medica generatori di radiazione e materie radioattive.
Di conseguenza tali strutture dovranno registrarsi entro tale data ed assolvere ai doveri previsti dall'art. 48 del D.Lgs. n.101/2020 così come modificato dal D.Lgs. n.203/2022, fino alla conclusione dell'accordo di cui al comma 4 del predetto articolo.
In particolare dopo la registrazione si dovranno comunicare le caratteristiche delle macchine radiogene o delle sorgenti sigillate detenute al momento della registrazione tramite la comunicazione dell'inventario iniziale.
In base all'articolo 56 del D.lgs. 101/2020, il detentore, il vettore e il destinatario di rifiuti radioattivi devono registrarsi e trasmettere al sito istituzionale dell’ISIN le informazioni relative ai rifiuti oggetto della raccolta e del trasporto.
Il detentore deve trasmettere al sito istituzionale dell’ISIN le informazioni relative ai rifiuti prima dell’inizio della spedizione.
Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione del trasporto, il vettore deve trasmettere al sito istituzionale dell’ISIN le informazioni relative allo scarico e presa in carico da parte di altro vettore o del destinatario dei rifiuti radioattivi.
Le modalità di registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale dell’ISIN sono stabilite nell’allegato XV.
In base all'articolo 60 del D.lgs. 101/2020Gli esercenti le attività disciplinate nell’articolo 59 e i soggetti che effettuano attività di gestione di rifiuti radioattivi devono registrarsi al sito istituzionale dell’ISIN e trasmettere i tipi, le quantità di radioattività, le concentrazioni, le caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti radioattivi, nonché tutti i dati idonei a identificare i rifiuti medesimi e i soggetti da cui provengono, entro sette giorni lavorativi dalla produzione o dalla presa in carico, e prima dello scarico, secondo le indicazioni contenute nell’allegato XV.
In base all'articolo 67 del D.lgs. 101/2020, l’esercente che detiene sorgenti sigillate ad alta attività o svolge pratiche o chi effettua attività di commercio e intermediazione di sorgenti sigillate ad alta attività, deve registrarsi sul sito istituzionale dell’ISIN e trasmettere allo stesso, entro i dieci giorni successivi alla data di inizio della detenzione o dell’attività di commercio e intermediazione e prima della data di cessazione della detenzione o della conclusione del contratto di intermediazione e commercio, le informazioni di cui all’allegato XVIII
Il 31 marzo scade la deroga agli obblighi di registrazione a STRIMS delle strutture sanitarie pubbliche o private, studi dentistici e odontoiatrici compresi, che impiegano ai fini di esposizione medica generatori di radiazione e materie radioattive.
Di conseguenza tali strutture dovranno registrarsi entro tale data ed assolvere ai doveri previsti dall'art. 48 del D.Lgs. n.101/2020 così come modificato dal D.Lgs. n.203/2022, fino alla conclusione dell'accordo di cui al comma 4 del predetto articolo.
In particolare dopo la registrazione si dovranno comunicare le caratteristiche delle macchine radiogene o delle sorgenti sigillate detenute al momento della registrazione tramite la comunicazione dell'inventario iniziale.
No si veda il comma 4, art. 48 / TITOLO II definizione n. 47 // TITOLO XIII D. Lgs. 31 luglio 2020, n. 101.
Sì, tale obbligo è in vigore dal 20 gennaio 2022. Le strutture sanitarie pubbliche o private, studi dentistici e odontoiatrici compresi, che impiegano ai fini di esposizione medica generatori di radiazione e materie radioattive dovranno registrarsi entro il 31 marzo 2023 ed assolvere ai doveri previsti dall'art. 48 del D.Lgs. n. 101/2020 così come modificato dal D.Lgs. n. 203/2022.
L'impresa in questione – se non è titolare di una pratica ai sensi del D. Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 – non ha obblighi di registrazione a STRIMS e tantomeno di comunicazione.
Nel trasporto stradale, gli automezzi non hanno una specifica autorizzazione (anche l’obbligo della specifica trascrizione “veicolo adibito al trasporto di materie radioattive” a cura dell’Ufficio di competenza territoriale della Motorizzazione Civile è decaduto nel 2010) ma devono essere conformi all’ADR mentre gli autisti a seconda dei casi dovranno avere il certificato di formazione CFP.
Anche per quanto riguarda le altre modalità di trasporto non sussistono gli obblighi di registrazione e di comunicazione ma rimangono applicabili le disposizioni di cui ai regolamenti modali applicabili.
In accordo a quanto stabilito all’art. 43 del D.Lgs. 101/2020
- per il trasporto verso il cantiere (andata) l’esercente dovrà:
- in qualità di speditore, comma 5 e in anticipo sulla data di spedizione, comunicare i dati di cui all'Allegato X;
- in qualità di vettore, comma 6, nelle 72 ore successive al termine del trasporto, comunicare i dati di cui all'Allegato X.
- per il trasporto di ritorno dal cantiere l’esercente dovrà:
- in qualità di speditore, comma 5 e in anticipo sulla data di spedizione, comunicare i dati di cui all'Allegato X;
- in qualità di vettore, comma 6, nelle 72 ore successive al termine del trasporto, comunicare i dati di cui all'Allegato X.
Qualora lo schermo della sorgente contenga uranio depleto sono dovute le comunicazioni di cui all’art. 44.
Ai sensi dell’Allegato XVIII al D.Lgs. n. 101/20, qualora una sorgente sigillata ad alta attività venga utilizzata presso terzi per un periodo maggiore ai 15 giorni consecutivi e detenuta presso il luogo di utilizzazione, dovrà essere effettuata una comunicazione di “Utilizzo presso terzi”.
Se gli interventi di manutenzione ed assistenza sono effettuati esclusivamente presso terzi il soggetto non ha obblighi di registrazione o comunicazione in STRIMS.
Sì è ancora soggetta all’art. 67 in quanto, come indicato nella sezione II dell’Allegato I del D. Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, le sorgenti sigillate ad alta attività sono escluse dall’applicazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII del suddetto decreto solo quando l’attività sia scesa al di sotto dei valori riportati nella tabella I-1A dello stesso Allegato I.
Se con materiali radioattivi si intendono materiali che, per la loro bassa attività, non rientrano più nel campo di applicazione del D.lgs. n. 101/2020, l'impresa non si deve registrare a STRIMS.
Il D.Lgs. n. 101/2020 non cambia le regole della detenzione dei materiali grezzi e fissili speciali e conferma che la detenzione è possibile unicamente all'interno dell'area bilancio materie. Quindi se tutti i contenitori al termine della giornata lavorativa tornano nella sede principale è sufficiente una sola ABM. Se il ricovero avviene in località diverse è necessario attivare le pertinenti ABM.
Come indicato al comma 2 dell'art. 42 del D.Lgs. n 101/20, l’importazione di tali dispositivi, sempreché non contengano sorgenti radioattive, non è sottoposta all’obbligo di registrazione a STRIMS.
L’obbligo sussiste per dispositivi destinati ad uso veterinario.
Il 31 marzo scade la deroga agli obblighi di registrazione a STRIMS delle strutture sanitarie pubbliche o private, studi dentistici e odontoiatrici compresi, che impiegano ai fini di esposizione medica generatori di radiazione e materie radioattive.
Di conseguenza tali strutture dovranno registrarsi entro tale data ed assolvere ai doveri previsti dall'art. 48 del D.Lgs. n. 101/2020 così come modificato dal D.Lgs. n. 203/2022, fino alla conclusione dell'accordo di cui al comma 4 del predetto articolo.
I veterinari, gli ambulatori veterinari come pure le cliniche veterinarie devono adempiere agli obblighi di registrazione e comunicazione previsti dall'art. 48, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 101/20.
Si devono registrare, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 101/20, i soggetti che comprano o vendono apparecchi rx per i veterinari. Per gli apparecchi venduti ai dentisti, o ad altre strutture sanitarie a fini di esposizione medica, si applicano le procedure di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46.
Si ricorda che il 31 marzo scade la deroga agli obblighi di registrazione a STRIMS delle strutture sanitarie pubbliche o private, studi dentistici e odontoiatrici compresi, che impiegano ai fini di esposizione medica generatori di radiazione e materie radioattive.
Di conseguenza tali strutture dovranno registrarsi entro tale data ed assolvere ai doveri previsti dall'art. 48 del D.Lgs. n. 101/2020 così come modificato dal D.Lgs. n. 203/2022, fino alla conclusione dell'accordo di cui al comma 4 del predetto articolo.
La registrazione e la comunicazione dell’inventario iniziale devono essere effettuati entro il 20 gennaio 2022. A partire dal 20 gennaio dovranno essere effettuate le comunicazioni di inizio detenzione o cessazione di detenzione entro 10 giorni dall’inizio o cessazione di detenzione.
Per accedere all’area riservata degli esercenti, dalla homepage di STRIMS è necessario cliccare sul riquadro “Area riservata esercenti” e quindi su “Accedi ai servizi” per effettuare la login.
L’accesso avviene mediante CNS o SPID (livello 2) rilasciato a persona fisica.
Al primo accesso all’area riservata degli esercenti il titolare della CNS o SPID dovrà indicare il codice fiscale dell’impresa per conto del quale intende operare.
All’inserimento del codice fiscale dell’impresa, STRIMS verificherà, mediante interoperabilità con il Registro Imprese, se l’utente ha cariche all’interno dell’impresa (come risulta dalla visura camerale).
Se l’esito della verifica è positivo, l’utente può operare su STRIMS per conto dell’impresa e quindi abilitare altre persone (delegati) ad operare su STRIMS.
Per accedere all’area riservata degli esercenti, dalla homepage di STRIMS è necessario cliccare sul riquadro “Area riservata esercenti” e quindi su “Accedi ai servizi” per effettuare la login.
Al primo accesso il titolare della CNS o SPID dovrà indicare il codice fiscale dell’ente per conto del quale intende operare.
All’inserimento del codice fiscale, STRIMS invierà una PEC all’indirizzo associato, sul sito Indice PA, chiedendo all’ente di confermare o respingere la richiesta di attivazione della delega. Fino a quando non verrà confermata la delega, l’utente non potrà operare su STRIMS.
Una volta confermata la delega, l’utente (delegato) ne riceverà notizia tramite email e potrà operare su STRIMS per conto dell’ente.
Sul portale STRIMS sono disponibili alcuni video tutorial dove sono illustrati i passi che gli utenti devono seguire per operare su STRIMS (es. effettuare il primo accesso o registrarsi ecc.).
Per compilare la pratica di registrazione è necessario indicare la sede (o le sedi) dove vengono svolte le attività oggetto di autorizzazione.
Per ogni sede devono essere indicate:
· le attività svolte (commercio o intermediazione, detenzione, gestione rifiuti ecc.)
· gli estremi identificativi dell'autorizzazione
· ulteriori informazioni specifiche del tipo di attività svolta e autorizzata (tipologia delle macchine radiogene, tipologia delle sorgenti, modalità di trasporto, automezzi, scali aeroportuali ecc.)
Una volta perfezionata la registrazione, STRIMS attribuirà ad ogni sede un numero univoco di registrazione.
Se l’esercente o il vettore svolgono l’attività o la pratica oggetto di autorizzazione in una o più sedi è necessario indicare ognuna di esse.
La sede potrebbe corrispondere:
- nel caso di commercio di materiale radioattivo alla sede legale o alla sede operativa dell’esercente
- nel caso di trasporto di materiale radioattivo o di raccolta di rifiuti radioattivi alla sede legale o ad una sede operativa o ancora al deposito dei mezzi quando non utilizzati
- nel caso di gestione rifiuti alla sede dell’impianto, dell’installazione, di trattamento o di deposito, del reattore o ad un luogo di stoccaggio/area specifica all’interno di essi.
- nel caso di detenzione di sorgenti, materie fissili speciali, materie grezze ecc. al luogo di detenzione
Al momento della registrazione ad ogni sede devono essere associate:
- le attività svolte (commercio o intermediazione, detenzione, gestione rifiuti ecc.)
- gli estremi identificativi dell'autorizzazione
STRIMS attribuirà ad ogni sede un numero univoco di registrazione.
Tutte le informazioni che l’utente dovrà comunicare ai sensi del D.lgs. 101/20 dovranno essere riferite ad una delle sedi indicate in fase di registrazione e individuate dal numero univoco assegnato da STRIMS.
Nella pratica di registrazione è possibile registrare tutte le sedi dove l’esercente svolge le attività o le pratiche oggetto di autorizzazione.
Il vettore potrà indicare, per una stessa sede, anche più di una modalità di trasporto autorizzata.
Nel caso di detenzione di materie fissili speciali, materie grezze, minerali e combustibile nucleare (art.44 D.lgs 101/20), l’utente dovrà indicare l’ubicazione della sede, gli estremi autorizzativi e il codice ABM associato nonché il responsabile della contabilità.
Non è possibile accedere all’area riservata esercenti con nome utente e password. L’accesso all’area riservata esercenti avviene solo con Carta Nazionale dei Servizi (CNS) oppure Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) rilasciato a persona fisica con credenziali di livello 2.
Possono essere utilizzati tutti i dispositivi classificati come "CNS" purché siano stati rilasciati da certificatori autorizzati in conformità al Regolamento eiDAS.
È importante che lo strumento per la "firma digitale" supporti ANCHE la funzione per l’autenticazione, in caso contrario sarebbe necessario aggiornarlo con un dispositivo più recente.
Può essere utilizzato il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) rilasciato a persona fisica con credenziali di livello 2. Esistono tre livelli di sicurezza delle credenziali. In particolare, il secondo livello permette l’accesso attraverso: un nome utente, una password e la generazione di un codice temporaneo di accesso (one time password). Quest’ultimo codice può essere fruibile attraverso un dispositivo (es smartphone) dell’utente.
Si evidenzia che, seppure consentito l’accesso al sistema con SPID, per effettuare alcune operazioni è richiesta la firma digitale con CNS. Più precisamente, l’utente che accede con SPID, potrà compilare la pratica di registrazione/variazione ma per trasmetterla al sistema dovrà firmarla digitalmente con CNS. In tal caso, la CNS dovrà essere intestata allo stesso soggetto titolare di SPID.
L’utente, che è titolare di SPID ma non di CNS, potrà, invece, comunicare le informazioni previste dagli allegati di cui agli articoli 42, 43, 44, 48, 56, 60 e 67 del D.lgs 101/20.
Per maggiori informazioni vedi SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale
Al primo accesso all’area riservata degli esercenti il titolare della CNS o SPID dovrà indicare il codice fiscale dell’impresa per conto del quale intende operare.
All’inserimento del codice fiscale dell’impresa, STRIMS verificherà, mediante interoperabilità con il Registro Imprese, se l’utente ha cariche all’interno dell’impresa (come risulta dalla visura camerale).
Se l’esito della verifica è positivo, l’utente può operare su STRIMS per conto dell’impresa oppure abilitare altre persone (delegati).
Una volta abilitati, i delegati potranno accedere con CNS o SPID e operare su STRIMS per conto dell’impresa.
Si evidenzia che, seppure consentito l’accesso al sistema con SPID, per effettuare alcune operazioni è richiesta la firma digitale con CNS. Più precisamente, l’utente che accede con SPID, potrà compilare la pratica di registrazione/variazione ma per trasmetterla al sistema dovrà firmarla digitalmente con CNS. In tal caso, la CNS dovrà essere intestata allo stesso soggetto titolare di SPID.
L’utente, che è titolare di SPID ma non di CNS, potrà, invece, comunicare le informazioni previste dagli allegati di cui agli articoli 42, 43, 44, 48, 56, 60 e 67 del D.lgs 101/20.
All’inserimento del codice fiscale, STRIMS invierà una PEC all’indirizzo associato, sul sito Indice PA, chiedendo all’ente di confermare o respingere la richiesta di attivazione della delega. Fino a quando non verrà confermata la delega, l’utente non potrà operare su STRIMS.
Una volta confermata la delega, l’utente (delegato) ne riceverà notizia tramite email e potrà operare su STRIMS per conto dell’ente.
Si evidenzia che, seppure consentito l’accesso al sistema con SPID, per effettuare alcune operazioni è richiesta la firma digitale con CNS. Più precisamente, l’utente che accede con SPID, potrà compilare la pratica di registrazione/variazione ma per trasmetterla al sistema dovrà firmarla digitalmente con CNS. In tal caso, la CNS dovrà essere intestata allo stesso soggetto titolare di SPID.
L’utente, che è titolare di SPID ma non di CNS, potrà, invece, comunicare le informazioni previste dagli allegati di cui agli articoli 42, 43, 44, 48, 56, 60 e 67 del D.lgs 101/20.
Se l’esercente o il vettore - che deve registrarsi a STRIMS - è iscritto al Registro delle Imprese, al primo accesso, la persona con cariche (come risulta dalla visura camerale) dovrà fornire il codice fiscale del soggetto obbligato alla registrazione e quindi indicare il profilo “impresa”.
Se invece il soggetto obbligato alla registrazione è una pubblica amministrazione, presente in IndicePA, al primo accesso, l'utente dovrà fornire il codice fiscale e indicare profilo “ente”.
I soggetti, non ricompresi né nell’uno né nell’altro profilo, al primo accesso, dovranno indicare “altra organizzazione”.
IL CUU è un identificativo univoco che viene assegnato ad ogni ufficio dell’ente presente in IndicePA. Non si tratta di un’informazione obbligatoria per STRIMS ma, se indicato, consente di gestire ogni ufficio dell’ente (dipartimento, struttura, laboratorio) come un soggetto distinto.
Se il CUU viene indicato, la registrazione a STRIMS - come pure le comunicazioni - saranno riferite a questa entità (ufficio, dipartimento, struttura) piuttosto che all’ente nel suo complesso.
Inoltre, gli utenti, che operano sul sistema, potranno essere abilitati per lo specifico CUU, quindi gli utenti del dipartimento A non avranno modo di consultare le informazioni relative al dipartimento B benché facciano parte dello stesso ente.
Ai fini del sistema STRIMS, l’indicazione del CUU non è volta ad individuare il responsabile o il datore di lavoro della struttura/esercente bensì a rispondere alle diverse esigenze organizzative degli enti.
Il rappresentante è la persona che, per conto dell’impresa, accede, all’area riservata esercente di STRIMS, con il proprio dispositivo CNS o con SPID livello 2. STRIMS verifica, mediante interconnessione con il Registro Imprese, che la persona abbia poteri riconosciuti per l’impresa così come risulta dalla visura camerale.
Il rappresentante può:
- registrare l’impresa (pratica di registrazione)
- aggiornare i dati di registrazione (pratica di variazione)
- abilitare altre persone ad operare per conto dell’impresa (delegati)
- comunicare le informazioni previste dagli allegati di cui agli articoli 42, 43, 44, 48, 56, 60 e 67 del D.lgs 101/20
Il rappresentante ha visibilità sulle pratiche e le comunicazioni trasmesse da tutte le sedi dell’impresa.
Il delegato è la persona fisica che è stata abilitata ad operare su STRIMS per conto dell’esercente/vettore.
Il delegato può:
- registrare l'esercente/vettore (pratica di registrazione)
- aggiornare i dati di registrazione (pratica di variazione)
- comunicare le informazioni previste dagli allegati di cui agli articoli 42, 43, 44, 48, 56, 60 e 67 del D.lgs 101/20
Il delegato ha visibilità sulle pratiche e le comunicazioni trasmesse da tutte le sedi dell’esercente/vettore.
Con il termine “registrazione” si intende l’operazione con la quale il rappresentante o il delegato trasmettono le informazioni e documenti necessari per registrare la posizione dell’organizzazione (ente, imprese o altro) su STRIMS.
Con il termine “comunicazione” si intende l’operazione con la quale gli esercenti già registrati trasmettono a STRIMS le informazioni previste dagli allegati di cui agli articoli 42, 43, 44, 48, 56, 60 e 67 del D.lgs 101/2020.
Con il termine “pratica” si intende l’insieme delle informazioni e documenti che il rappresentante o il delegato trasmettono a STRIMS per registrarsi (pratica di registrazione) o per comunicare le informazioni previste dagli articoli 42, 43, 44, 48, 56, 60 e 67 del D.lgs 101/2020.
La pratica di registrazione consente ai soggetti individuati dagli articoli 42, 43, 44, 48, 56, 60 e 67 del D.lgs. 101/2020 di registrarsi al Registro telematico delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, dei rifiuti e dei trasporti.
La pratica potrà essere presentata dal rappresentante oppure dal delegato. La pratica dovrà essere firmata digitalmente con CNS e quindi trasmessa a STRIMS. Se il rappresentante o il delegato è titolare di SPID ma non di CNS non potrà trasmettere la pratica.
La pratica di variazione consente all’organizzazione già registrata a STRIMS di comunicare informazioni aggiuntive (per esempio a seguito di una nuova autorizzazione o dell’apertura di una nuova sede) o integrare le attività precedentemente comunicate, oppure rettificare i dati precedentemente comunicati (ad esempio a seguito di errori commessi).
La pratica potrà essere presentata dal rappresentante oppure dal delegato. La pratica dovrà essere firmata digitalmente con CNS e quindi trasmessa a STRIMS. Se il rappresentante o il delegato è titolare di SPID ma non di CNS non potrà trasmettere la pratica.
La pratica di cancellazione consente di cancellare la posizione dell’organizzazione da STRIMS, a seguito di cessazione dell’attività che determina l’obbligo di registrazione. La pratica potrà essere presentata dalla persona con cariche (rappresentante) oppure dal delegato. La pratica dovrà essere firmata digitalmente con CNS e quindi trasmessa a STRIMS. Se il rappresentante o il delegato è titolare di SPID ma non di CNS non potrà trasmettere la pratica.
Le
organizzazioni già registrate, che intendono comunicare le informazioni a
STRIMS in modalità applicativa (interfacciando quindi i propri sistemi
gestionali e STRIMS), devono presentare una richiesta di attivazione del
servizio di interoperabilità.
La pratica potrà essere presentata dalla persona con cariche (rappresentante) oppure dal delegato. La pratica dovrà essere firmata digitalmente con CNS e quindi trasmessa a STRIMS. Se il rappresentante o il delegato è titolare di SPID ma non di CNS non potrà trasmettere la pratica.
L’esercente dovrà implementare i propri servizi di interconnessione (client) con i servizi esposti da STRIMS secondo le specifiche fornite dal servizio stesso (Catalogo delle API).
Con sede si vuole intendere un luogo o un’area dove vengono svolte le attività oggetto di autorizzazione.
La sede potrebbe corrispondere:
- nel caso di commercio di materiale radioattivo alla sede legale o alla sede operativa dell’esercente
- nel caso di trasporto di materiale radioattivo o di raccolta di rifiuti radioattivi alla sede legale o ad una sede operativa o ancora al deposito dei mezzi quando non utilizzati
- nel caso di gestione rifiuti alla sede dell’impianto, dell’installazione, di trattamento o di deposito, del reattore o ad un luogo di stoccaggio/area specifica all’interno di essi.
- nel caso di detenzione di sorgenti, materie fissili speciali, materie grezze ecc. al luogo di detenzione
L’utente identifica la sede attraverso un campo descrittivo (es. laboratorio, dipartimento, U.O. radioterapia ecc.) e un identificativo (es. LAB001, UO_RAD1 ecc.). In caso di pluralità di sedi per lo stesso esercente, è importante distinguere in modo chiaro ognuna. Pertanto, si suggerisce di valorizzare opportunamente questi due campi, in modo che, sia facilitata l’individuazione della corretta sede anche in un momento successivo.
Nella pratica di registrazione/variazione, l’esercente o il vettore devono identificare le sedi dove svolgono l’attività o la pratica oggetto di autorizzazione. Per ogni sede si deve indicare nome e cognome del referente della sede.
Per la registrazione è necessario accedere alla homepage di STRIMS, cliccare sul riquadro “Area riservata esercenti” e quindi su “Accedi ai servizi”. L’accesso avviene mediante CNS o SPID (livello 2) rilasciato a persona fisica.
Al primo accesso il titolare della CNS o SPID dovrà indicare il codice fiscale dell’esercente/vettore per conto del quale intende operare, specificando se trattasi di profilo:
- “impresa”, oppure
- “ente”, oppure
- "altra organizzazione"
Nel primo caso, STRIMS verificherà, mediante interoperabilità con il Registro Imprese, se l’utente ha cariche all’interno dell’impresa (come risulta dalla visura camerale). Se l’esito della verifica è positivo, l’utente viene riconosciuto come il “rappresentante” dell’impresa. Il rappresentante potrà abilitare altre persone (delegati) a cui delegare la registrazione oppure provvedere in prima persona.
Nel caso di profilo ente, STRIMS invierà una PEC all’indirizzo associato, sul sito Indice PA, chiedendo di confermare o respingere la richiesta di attivazione della delega. Una volta confermata la delega, il delegato ne riceverà notizia tramite email e potrà provvedere alla registrazione dell’ente.
Nel terzo caso (non si tratta né di impresa né di ente), l’utente dovrà fornire la PEC a cui STRIMS invierà una richiesta con la quale l’organizzazione potrà confermare (o respingere) l’attivazione della delega. Una volta confermata la delega, il delegato verrà informato tramite email e potrà provvedere alla registrazione dell’esercente/vettore.
Per procedere alla registrazione dell’esercente o del vettore, il rappresentante o il delegato dovranno indicare le sedi dove vengono svolte le attività oggetto di autorizzazione. Per ogni sede dovrà selezionare il profilo di attività, indicare l’ubicazione, il referente e gli estremi del provvedimento autorizzatorio. In base al profilo selezionato per la sede, l’utente dovrà fornire alcune informazioni di dettaglio quali ad esempio la tipologia delle sorgenti, la tipologia delle macchine radiogene, i dati relativi al trasporto o al deposito temporaneo ecc.
Una volta trasmessa la registrazione, se verrà acquisita e validata, il sistema assegnerà all’esercente (o al vettore) e alle sedi un numero univoco e invierà all’utente la notifica di avvenuta registrazione.
Si evidenzia che, seppure consentito l’accesso al sistema con SPID, per trasmettere la pratica di registrazione è necessaria prima firmarla digitalmente con CNS. Pertanto, se si accede con SPID per compilare la pratica alla trasmissione si dovrà utilizzare la CNS e questa dovrà essere intestata allo stesso soggetto titolare di SPID.
Per la registrazione è necessario accedere alla homepage di STRIMS, cliccare sul riquadro “Area riservata autorità competenti” e quindi su “Accedi ai servizi”. L’accesso avviene mediante CNS o SPID (livello 2) rilasciato a persona fisica.
Al primo accesso il titolare della CNS o SPID dovrà indicare il codice fiscale dell’ente per conto del quale intende operare.
STRIMS invierà una PEC all’indirizzo associato, sul sito Indice PA, chiedendo di confermare o respingere la richiesta di attivazione della delega. Una volta confermata la delega, il delegato ne riceverà notizia tramite email e potrà provvedere alla registrazione dell’ente.
Una volta validata la registrazione, il sistema assegnerà all’autorità un numero di registrazione e invierà all’utente la notifica di avvenuta registrazione.
Si evidenzia che, seppure consentito l’accesso al sistema con SPID, per trasmettere la pratica di registrazione è necessaria prima firmarla digitalmente con CNS. Pertanto, se si accede con SPID per compilare la pratica, alla trasmissione si dovrà utilizzare la CNS e questa dovrà essere intestata allo stesso soggetto titolare di SPID.
Per accedere all’area riservata degli esercenti, dalla homepage di STRIMS è necessario cliccare sul riquadro “Area riservata esercenti” e quindi su “Accedi ai servizi” per effettuare la login. L’accesso avviene mediante CNS o SPID (livello 2) rilasciato a persona fisica.
Al primo accesso, il titolare della CNS o SPID dovrà fornire alcune informazioni relative all’esercente:
- il codice fiscale e partita iva;
- denominazione;
- la PEC.
STRIMS invierà una PEC, chiedendo all’organizzazione di confermare o respingere la richiesta di attivazione della delega. Fino a quando non verrà confermata la delega, l’utente non potrà operare su STRIMS.
Una volta confermata la delega, l’utente (delegato) riceverà tramite email una comunicazione e dal quel momento potrà operare su STRIMS per conto dell’organizzazione.
La pratica di registrazione (o variazione) si compone di step: compilazione, firma (digitale con CNS) e trasmissione.
Le fasi della pratica sono sequenziali e la pratica deve essere trasmessa dallo stesso soggetto (delegato) che ha avviato la pratica.
In caso di più delegati, questi condividerebbero le pratiche pregresse trasmesse ma non quelle in itinere.
In caso di notifiche, ex art. 22 del D.Lgs. n. 230/95, alla voce “data di emissione” è possibile indicare la data in cui si è provveduto alla spedizione della documentazione all’amministrazione competente. Nel caso in cui, la spedizione sia avvenuta più di cinque anni fa, il caricamento della documentazione, atta a dimostrare il regolare invio, non è obbligatorio.
E' possibile presentare una prima pratica di registrazione indicando solo le sedi dove viene svolta l'attività di cui all'art.60 del D.lgs 101/20. Successivamente sarà possibile presentare una pratica di variazione ad integrazione della registrazione.
Per una stessa impresa (stesso codice fiscale) è possibile indicare una o più sedi (dipartimenti, stabilimenti, divisioni) ognuna con la propria autorizzazione. Ad ogni sede verranno successivamente riferite, le informazioni da comunicare a STRIMS ai sensi del D.lgs 101/20.
In fase di registrazione, il primo accesso a STRIMS deve essere effettuato dal rappresentante dell’impresa o da altra persona con poteri riconosciuti e riportati nella visura del registro imprese, con il proprio dispositivo CNS o SPID livello 2.
Ai fini dell’autenticazione, STRIMS verifica i poteri della persona mediante interconnessione con il Registro Imprese.
A questo punto la persona fisica abilitata a rappresentare l’impresa può procedere a presentare la pratica di registrazione, inserendo le diverse sedi oppure abilitare uno o più persone (delegati) ad operare per suo conto .
Il soggetto (rappresentante o delegato) che procedere alla registrazione deve necessariamente essere munito di CNS per poter firmare la pratica.
Nel caso vengano abilitati più delegati, è importante evidenziare che la pratica di registrazione deve essere avviata e completata dalla stessa persona. Questo vuol dire che se il delegato A ha avviato la pratica di registrazione, il delegato B non potrà modificarla, integrarla o consultarla fino a quando il delegato A non l’avrà trasmessa a STRIMS.
Una volta che la pratica di registrazione è stata presentata, altri delegati potranno variarla, ad esempio inserendo nuove sedi: quindi il delegato A potrà presentare la pratica di registrazione dell’impresa, indicando la sede 1; successivamente il delegato B potrà variare la posizione dell’impresa inserendo la sede 2.
Le persone fisiche delegate in sede di registrazione potranno essere successivamente modificate o integrate.
I delegati, con l’entrata a regime di STRIMS, potranno trasmettere le comunicazioni previste dal D.lgs. 101/2020 relative alla detenzione, trasporto, trattamento, deposito di materiali e rifiuti radioattivi.
Ogni comunicazione sarà associata alla sede che l’ha trasmessa.
I delegati avranno visibilità su tutte le attività svolte dall’impresa: STRIMS non dà la possibilità di associare un delegato ad una specifica sede.
In caso di notifiche per la detenzione di macchine radiogene o sorgenti alla voce "Estremi" (sezione "Provvedimenti") è possibile indicare il numero di protocollo assegnato dall’amministrazione competente. Qualora il numero di protocollo non fosse noto sarà possibile alla voce "Estremi" indicare "dato non disponibile".
Il Regolamento Europeo (UE)
n. 965/2012 "AIR OPS" richiede che, prima di iniziare operazioni
di trasporto aereo commerciale (CAT) con velivoli o elicotteri, la compagnia
aerea richieda e ottenga un Certificato di Operatore Aereo (COA) e, in
genere, una licenza di esercizio per il trasporto aereo, quest'ultima
emessa in base al Regolamento Europeo (CE) n. 1008/2008 del 24
settembre 2008.
Il testo coordinato, con le
modifiche (in rosso) apportate con determinazione dirigenziale del 12 ottobre
2011, delle “linee di indirizzo sulle procedure amministrative relative
all’autorizzazione al trasporto di materie radioattive e fissili speciali con
modalità: stradale, ferroviaria, marittima, aerea e vie navigabili interne, di
cui all’articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, come modificato
dall'articolo 2 del decreto del presidente della repubblica 30 dicembre 1965,
n. 1704, ed all’articolo 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e
sue modifiche e integrazioni”, del 16 giugno 2008 prevede che, se il vettore
aereo è extra-UE, al posto del COA sia fornito:
- l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività richiesta, rilasciata dal proprio governo in base ai vigenti accordi bilaterali;
- una dichiarazione d’impegno del vettore aereo al rispetto di quanto previsto dall’Annesso 18 ICAO e dalle Technical Instructions (doc. 9284 ICAO2);
- il riconoscimento delle certificazioni di idoneità in base al principio di reciprocità.
In
considerazione di quanto sopra esposto, i campi OBBLIGATORI previsti da STRIMS
possono essere compilati come segue:
COA - Ente
competente |
Intestazione
dell’ente che ha rilasciato la certificazione di operatore aereo extra-UE |
COA - Nazione
|
Indicazione
del paese extra-UE di provenienza |
COA - Data
rilascio |
Data di rilascio
della certificazione di operatore aereo extra-UE |
COA – Data
scadenza |
Data di
scadenza della certificazione di operatore aereo extra-UE |
COA
Certificato Operatore Aeronautico – file PDF |
Copia della
certificazione di operatore aereo extra-UE |
Nel caso di sorgente multipicco o con più radionuclidi è sufficiente, in sede di registrazione, inserire il radionuclide con attività massima riferendo a questo l’attività. Si precisa che, mentre in sede di registrazione è possibile inserire un solo radionuclide, nella comunicazione è possibile inserire più radionuclidi per la stessa sorgente.
Qualora nella notifica siano state indicate le singole sorgenti con il loro rispettivo valore di attività, in sede di registrazione si devono inserire una per una con la propria attività. Qualora invece nella notifica non fosse indicata l’attività di ogni singola sorgente, è sufficiente inserire una sorgente con il valore totale di attività.
In sede di comunicazione, invece, le sorgenti detenute devono essere inserite singolarmente, ognuna con la sua attività.
Vanno inseriti tutti i provvedimenti separatamente, ossia dopo aver inserito il primo provvedimento si procede con "inserire un nuovo provvedimento". Alla voce "estremi" si può indicare che è una modifica del provvedimento precedente.
Per quanto riguarda le sedi presso cui vengono svolte le attività di cui all'art. 42, art. 48 e art. 67 del d.lgs 101/2020, STRIMS richiede che, in sede di registrazione, venga indicato: il tipo di sorgente, il radionuclide e l'attività massima per cui si è autorizzati. Le sorgenti da riportare, per cui la sede è autorizzata, non sono direttamente riferite ad uno specifico provvedimento.
Come indicato nell'art. 48 del D.Lgs. 101/20, i detentori di sorgenti di radiazioni ionizzanti soggetti a specifico provvedimento autorizzativo sono tenuti a registrarsi.
In sede di registrazione, si deve inserire relativamente alle sorgenti sigillate ad alta attività la tipologia di sorgente, il radionuclide e l'attività massima autorizzata.
Ogni variazione dei dati forniti con la registrazione dovrà essere oggetto di aggiornamento su STRIMS presentando una pratica di variazione.
Maggiori dettagli sulla variazione sono contenuti nel “MANUALE OPERATIVO”
La pratica di registrazione deve essere firmata
digitalmente con CNS dal delegato che l'ha compilata.
Se il delegato non è titolare di CNS NON può trasmettere la pratica e quindi dovrà eliminarla per consentire ad un altro delegato, in possesso del dispositivo di firma, di procedere.
Si ricorda che la registrazione è un'operazione una tantum.
Per quanto riguarda le comunicazioni, queste non richiedono, di essere firmate digitalmente con CNS.
Con il termine “comunicazione” si intende l’operazione con la quale gli esercenti già registrati trasmettono a STRIMS le informazioni previste dagli allegati di cui agli articoli 42, 43, 44, 48, 56, 60 e 67 del D.lgs 101/2020.
STRIMS consente a più delegati di operare su STRIMS per conto dello stesso esercente e comunicare le informazioni previste dal D.lgs 101/20.
Per quanto riguarda la registrazione a STRIMS si deve tener presente che la pratica (di registrazione o di variazione) si compone di step: compilazione, firma (digitale con CNS) e trasmissione.
Le fasi della pratica sono sequenziali e questa deve essere trasmessa dallo stesso soggetto (delegato) che l'ha avviata.
Se ci sono due o più delegati per l'esercente e il delegato A provvede a registrare la sede A dell'esercente mentre il delegato B registra la sede B, la procedura che si dovrà seguire è:
- Il delegato A compila e trasmette la pratica di registrazione nella quale inserisce le informazioni di propria competenza riferite alla sede/unità locale A
- Una volta che il delegato A trasmette questa prima pratica, il delegato B presenta una pratica di variazione nella quale integra alla prima registrazione le informazioni di propria competenza riferite alla sede/unità locale B
- Una volta trasmessa questa pratica variazione il delegato C presenta una nuova pratica di variazione nella quale integra le informazioni con quelle di propria competenza riferite alla sede/unità locale C
Si evidenzia che fino a quando il delegato A che ha avviato la pratica di registrazione non la trasmette, gli altri delegati B e C non potranno compilare alcuna nuova pratica per l'esercente.
A tal proposito si evidenzia che ogni delegato ha visibilità su tutte le pratiche e le comunicazioni trasmesse da tutte le sedi dell’esercente.
Se l’esercente detiene una o più sorgenti ad alta attività, in fase di registrazione, indicherà l’attività di cui all’art. 67 D.Lgs. n.101/20 e indicherà le caratteristiche della sorgente autorizzata. Una volta che l’esercente sarà registrato effettuerà le comunicazioni previste dal citato articolo: inventario iniziale, inizio di detenzione, cessazione, utilizzo presso terzi in caso di sorgenti mobili, controllo operativo come pure l’eventuale furto/smarrimento o ritrovamento nonché la spedizione secondo quanto previsto dagli artt. 43 e 56 del D.Lgs 101/20.
Se l’esercente possiede sia sorgenti ad alta attività che sorgenti non ad alta attività dovrà registrarsi come art. 48 per le sorgenti non ad alta attività e come art. 67 per le sorgenti ad alta attività.
In fase di registrazione per i profili art. 48 e art. 67 è possibile per le sorgenti sigillate indicare il carico massimo in Gy/settimana o ore/settimana, qualora sia indicato nel provvedimento autorizzativo. Si rende noto che si tratta comunque di un’informazione facoltativa.
L'art.46 del D.Lgs. 101/20 (che ha sostituito l'art.22 del D.Lgs. 230/95 ss.mm.ii.) stabilisce che chi impieghi sorgenti di radiazioni ionizzanti, che non richiedano nulla osta di categoria A o B ex art.50 del medesimo decreto, debba inviare notifica preventiva, almeno 30 giorni prima dell'inizio della pratica, come indicato nel comma 2 dell'art.46.
All'atto della registrazione a STRIMS il detentore dovrà indicare come attività la detenzione di macchine radiogene e/o sorgenti di radiazioni ionizzanti ex art.48, nella sezione relativa ai provvedimenti dovrà selezionare come tipo provvedimento "Notifica" e come Tipo Ente "ASL o altri Enti indicati ex art.46 comma 2". Qualora l'Ente preposto non avesse risposto alla notifica alla voce Estremi si indicherà "Dato non disponibile". Infine, se l'invio notifica è avvenuto più di 5 anni fa rispetto alla data di registrazione a STRIMS, il sistema non considera obbligatorio il caricamento del pdf.
Una volta selezionato il profilo ex art. 42 se si fa commercio solo di macchine radiogene si può fleggare la voce "Non sono note le informazioni di dettaglio relative alle macchine radiogene", in questo modo andando avanti con la registrazione non verrà richiesto l'inserimento del provvedimento. In alternativa, senza fleggare la voce, se si inseriscono solo macchine radiogene il sistema non considererà obbligatorio l'inserimento del provvedimento.
Supponiamo per esempio che cambi il legale rappresentante dell'impresa, In tal caso una nuova persona avente cariche (come risulta dalla visura camerale) dovrà effettuare l'accesso a STRIMS e cliccando sul bottone "Inserire il codice fiscale dell'impresa/ente" indicherà il codice fiscale dell'impresa. Il sistema verificherà mediante interoperabilità con il Registro Imprese il riconoscimento dei suoi poteri.
Se l'esito della verifica è positivo la persona verrà identificata da STRIMS come “rappresentante” per l'impresa e potrà abilitare i delegati.
L’esercente o il vettore dovrà preliminarmente registrarsi al
portale STRIMS indicando le sedi e le attività ivi svolte. Una volta registrato potrà trasmettere le
comunicazioni. Le modalità di trasmissione previste sono:
· tramite interfaccia web in cui la persona
delegata dall’esercente accede alla propria area riservata del portale
esercenti e compila la comunicazione;
· tramite interfaccia applicativa in cui lo
scambio delle informazioni avviene tra il sistema informatico dell’esercente e le
API STRIMS.
Gli esercenti registrati
a STRIMS possono attivare l'interoperabilità presentato la richiesta di
"Abilitazione interoperabilità".
Una volta trasmessa la pratica di abilitazione, nell’area riservata esercenti comparirà, in alto a destra, la sezione Interoperabilità.
Tramite questa funzionalità si potrà:
- accedere alla documentazione tecnica;
- consultare il catalogo delle API;
- impostare i parametri di configurazione richiesti.
Si, è possibile delegare più persone che operano su STRIMS
per conto dell’esercente/vettore.
La visibilità del delegato è trasversale alle sedi, pertanto
il delegato potrà consultare/compilare e trasmettere le informazioni relative a
tutte le sedi dell’esercente.
(caso impresa) L’abilitazione di ulteriori delegati che, per
conto dell’impresa, devono operare su STRIMS, deve essere effettuato dalla
persona con cariche che preliminarmente ha provveduto ad effettuare il primo
accesso. Le deleghe possono essere attribuite tramite l’operazione
"Aggiungi Delega".
(caso ente o altra organizzazione) Ogni utente deve richiedere
alla propria organizzazione di confermare la propria delega ad operare su
STRIMS.
Le comunicazioni avviate dal delegato A e in lavorazione
(quindi non ancora trasmesse), NON possono essere consultate o modificate o trasmesse
da altri utenti diversi da A.
Le comunicazioni trasmesse dal delegato A possono essere
consultate da tutti i delegati dell’esercente/vettore. Per consultare le
comunicazioni trasmesse è necessario accedere alla sezione PraticheàArchivio comunicazioni
trasmesse.
Se per la sede dell’esercente non è disponibile una
specifica tipologia di comunicazione, vuol dire che, in fase di registrazione, non
è stato indicato, per la sede, il pertinente profilo di appartenenza. In tal
caso si suggerisce di trasmettere una pratica di variazione per integrare le
informazioni precedentemente comunicate a STRIMS.
STRIMS assegna ad ogni esercente registrato (inteso come codice fiscale e ragione sociale) un proprio numero di registrazione come pure un numero di registrazione viene assegnato ad ogni sede registrata relativa all'esercente.
Quando in fase di comunicazione, si deve compilare la sezione relativa al mittente/acquirente/destinatario è possibile inserire il numero di registrazione attribuito da STRIMS alla sede del mittente (o acquirente o destinatario ecc) in modo che STRIMS recuperi le informazioni relative al soggetto. Se, invece, il numero di registrazione non fosse noto (per esempio il mittente non ha fornito il numero di registrazione oppure il mittente non è registrato a STRIMS) si dovranno indicare tutti i dati anagrafici: codice fiscale, ragione sociale e indirizzo.
Le comunicazioni trasmesse tramite interfaccia web non
necessitano di firma digitale con CNS, pertanto l’utente in possesso di SPID di
livello 2 può accedere ed effettuare le comunicazioni.
Se dopo aver selezionato la “Comunicazione al Registro delle
sorgenti di radiazioni ionizzanti”, per la sede dell’esercente non sono presenti
i riferimenti corretti al provvedimento autorizzativo corretti, vuol dire che,
in fase di registrazione, non è stato indicato lo specifico provvedimento. In
tal caso l’utente deve presentare una pratica di variazione per integrare (o
rettificare) le informazioni precedentemente comunicate a STRIMS.
Per le sorgenti non sigillate non è prevista la
comunicazione dell’inventario iniziale come pure non è prevista la
comunicazione della cessazione della detenzione.
Per le sorgenti o per le macchine radiogene detenute prima
del 2017 non è necessario compilare la data di inizio detenzione e neppure è
richiesto il fabbricante/fornitore/importatore.
Se dopo aver selezionato la “Comunicazione al Registro delle
materie fissili speciali, grezze e minerali e combustibili nucleari”, ci si accorgesse
che il codice ABM risulta ancora in assegnazione quando invece è stato
assegnato (oppure non è corretto), per modificarlo è necessario trasmettere una
pratica di variazione per integrare (o rettificare) le informazioni
precedentemente comunicate a STRIMS.
Se dopo aver selezionato la “Comunicazione al Registro delle
materie fissili speciali, grezze e minerali e combustibili nucleari”, ci si
accorgesse che il nominativo del Responsabile della contabilità non è aggiornato
(oppure non è corretto), per modificarlo è necessario trasmettere una pratica
di variazione.
In questi casi è necessario utilizzare la
sezione “Assistenza”
accessibile dall’Area esercenti del portale STRIMS, selezionando il contesto “Chiarimenti
normativi” dove si potrà richiedere supporto ai referenti di ISIN.
Per consultare le comunicazioni trasmesse è
necessario accedere alla sezione PraticheàArchivio
comunicazioni trasmesse.
STRIMS attribuisce ad ogni sorgente,
macchina radiogena o rifiuto radioattivo per la quale viene comunicata la detenzione,
un proprio identificativo, chiamato IUS. Se la sorgente viene successivamente
conferita ad un nuovo detentore, quest’ultimo, nella propria comunicazione a
STRIMS, può fare riferimento allo IUS precedentemente attribuito.
Qualora lo IUS non fosse noto, l’utente potrà
omettere l’informazione e trasmettere la comunicazione comunque.
STRIMS non consente di trasmettere la cessazione di
sorgenti o macchine radiogene di cui in precedenza non si è trasmessa la
comunicazione di inizio detenzione o di inventario iniziale
No, STRIMS non consente di scaricare rifiuti o sorgenti
dismesse o combustibili esauriti per cui non si è trasmesso un inventario
iniziale oppure una presa in carico oppure una produzione.
No, STRIMS non consente di trasmettere alcuna variazione
di inventario se la partita omogenea non è presente in inventario.
Nella variazione di inventario, alcune informazioni
vengono recuperate dal sistema, in quanto fornite in precedenza dall’utente al
momento dell’inventario iniziale o della denuncia di detenzione.
Il fabbricante / intermediario / importatore /commerciante comunica
di
- aver stipulato un contratto per l’immissione sul mercato
di sorgenti o macchine radiogene
- avere immesso sul mercato sorgenti o macchine radiogene
Nel caso in cui la stipula del contratto e l’immissione nel
mercato di una macchina radiogena o di una sorgente avvengano nell’arco di 10
giorni, è prevista una sola comunicazione di immissione nel mercato dove sono
ricomprese le informazioni relative alla stipula del contratto.
Se, invece, tra la stipula del contratto e l’immissione nel
mercato intercorrono più di 10 giorni, sono previste due comunicazione: la
prima di stipula del contratto a cui seguirà la comunicazione relativa
all’immissione nel mercato.
Il soggetto che effettua o
organizza la spedizione, deve registrarsi e trasmettere a STRIMS le
informazioni relative ai materiali radioattivi prima dell’inizio della
spedizione.
Nella registrazione a STRIMS, il
soggetto avrà indicando la sede e l’attività ivi svolta, che potrà essere di
detenzione di sorgenti, di materie nucleari o di rifiuti nonché attività di commercio
e intermediazione di sorgenti.
Per trasmettere la spedizione,
l’utente dovrà selezionare la voce Comunicazione, quindi selezionare la sede e
il tipo di comunicazione “Comunicazione al Registro spedizione/trasporto” e
“Spedizione”.
Il detentore di materie fissili speciali, di materie grezze, di minerali
e di combustibili nucleari comunica:
·
l’inventario iniziale all’avvio del sistema
·
la denuncia di detenzione
·
la variazione di inventario
·
l’inventario fisico e contabile a fine anno
Il detentore di sorgenti o macchine radiogene comunica:
·
l’inventario iniziale all’avvio del sistema limitatamente
alle sorgenti sigillate e alle macchine radiogene
·
l’inizio di detenzione
·
la cessazione di detenzione limitatamente alle
sorgenti sigillate e alle macchine radiogene, qualificando se trattasi di
conferimento, allontanamento o smantellamento della macchina radiogena
Il detentore di sorgenti ad alta attività comunica:
·
l’inventario iniziale all’avvio del sistema
·
l’inizio di detenzione
·
la cessazione di detenzione (per conferimento o allontanamento)
·
l’utilizzo della sorgente mobile presso terzi,
per un periodo di tempo superiore ai 15 giorni consecutivi
·
il controllo operativo
·
il furto/smarrimento o ritrovamento
Il vettore comunica il completamento del trasporto di materiali
radioattivi
Il soggetto che gestisce un deposito temporaneo o un impianto di gestione
rifiuti comunica:
·
l’inventario iniziale all’avvio del sistema
·
la presa in carico
·
la produzione
·
lo scarico qualificando se trattasi di
conferimento, allontanamento o trattamento
·
l’inventario a fine anno
Si, il sistema non impedisce l’invio di comunicazioni
che non rispettano le scadenze fissate dal D.lgs 101/2020.
Per un esercente, il cambio di una sorgente implica le seguenti comunicazioni a STRIMS:
• Comunicazione dismissione della sorgente decaduta (Art. 67);
• Comunicazione di spedizione della sorgente decaduta (Art. 43);
• Comunicazione di ricezione della nuova sorgente (Art. 67);
• Se il contenitore ha uno schermo biologico contenente uranio depleto va effettuata comunicazione di cui all’art. 44.
La più tipica delle situazioni riguarda quelle società che svolgono attività di gammagrafia industriale presso cantieri e in cui l’attività di lavoro si conclude nella stessa giornata. Tali società (autorizzate al trasporto in conto proprio) preparano la spedizione della sorgente mobile, eseguono il trasporto dalla propria sede operativa fino al cantiere, impiegano la sorgente radioattiva per eseguire le loro attività. Terminato il lavoro preparano il collo per la spedizione di ritorno e lo trasportano presso la sede operativa.
Si presuppone che la sorgente radioattiva non venga di fatto “consegnata” al responsabile della società che ha commissionato il lavoro (cantiere destinatario del controllo di gammagrafia) come si avrebbe in un normale trasporto tra uno speditore (mittente) e un destinatario. Questa situazione può essere tracciata in STRIMS mutuando quanto è stato fatto con il precedente sistema di comunicazione dei riepiloghi trimestrali e compilando i campi (figura 1) nel modo seguente:
Il vettore, nella comunicazione di trasporto, inserirà i seguenti dati nei campi riservati al destinatario:
Codice fiscale: il proprio codice fiscale;
Ragione Sociale: la propria ragione sociale
Indirizzo: indirizzo del cantiere/fabbrica
Numero civico: numero civico del cantiere/fabbrica
Città/Provincia: città/provincia del cantiere/fabbrica
Ragione sociale dell’utilizzatore della sorgente se diverso dal destinatario: ragione sociale della società responsabile del cantiere/fabbrica.
Le comunicazioni che l'impresa deve fare in relazione all'Art. 43 sono:
- in qualità di speditore, comma 5, in anticipo sulla spedizione, deve comunicare i dati di cui all'Allegato X;
- in qualità di vettore, comma 6, nelle 72 ore successive al trasporto, deve comunicare i dati di cui all'Allegato X.
Le comunicazioni che l'impresa deve fare in relazione all'Art. 56 sono:
- in qualità di speditore, comma 6, in anticipo sulla spedizione, deve comunicare i dati di cui all'Allegato X;
- in qualità di vettore, comma 7, nelle 24 ore successive al trasporto, deve comunicare i dati di cui all'Allegato X.
Per un esercente, il cambio di una sorgente implica le seguenti comunicazioni a STRIMS:
• Comunicazione dismissione della sorgente decaduta (Art. 67);
• Comunicazione di spedizione della sorgente decaduta (Art. 43);
• Comunicazione di ricezione della nuova sorgente (Art. 67);
• Se il contenitore ha uno schermo biologico contenente uranio depleto va effettuata comunicazione di cui all’art. 44.
E’ possibile chiudere il trimestre ottobre-novembre-dicembre 2021 con Trime (e comunicare i dati con TraDaWeb dal 1.1.2022) e dal 1 gennaio 2022 effettuare le comunicazioni tramite STRIMS.
L'obbligo delle comunicazioni con STRIMS scatterà dal 20.1.2022.
I detentori di apparecchiature elettriche che emettono radiazioni ionizzanti e contengono componenti funzionanti con una differenza di potenziale superiore a 5 chilovolt (kV) sono soggetti agli obblighi previsti nell'art.48 del D.Lgs. 101/20.
In fase di compilazione della comunicazione, è possibile recuperare i dati anagrafici di clienti e fornitori (siano essi mittente o destinatario o importatori o impianti di provenienza) precedentemente salvati, recuperandoli dal catalogo (bottone "Importa dal catalogo") se invece si tratta di un soggetto nuovo si inseriscono i dati e cliccando sul bottone "Aggiorna il catalogo" sarà possibile salvare la nuova anagrafica per richiamarla in futuro.
Nell'ipotesi che il detentore sia registrato a STRIMS dove ha registrato la prima sede ma non la seconda., si deve procedere come segue.
E' necessario innanzittito effettuare una pratica di variazione per comunicare a STRIMS la nuova sede e caricare le relative autorizzazioni come pure gli altri dati previsti per la specifica attività svolta.
Se la macchina radiogena (o la sorgente) viene trasferita dalla sede A alla sede B, la sede A deve comunicare una cessazione di detenzione indicando come destinazione la sede B.
La sede B comunica l'inizio di detenzione della macchina radiogena o della sorgente.
Se l'impresa A viene fusa per incorporazione nell'impresa B, quest'ultima deve provvedere alla registrazione su STRIMS.
Nella pratica di registrazione si dovranno indicare le sedi che si intende registrare e le relative autorizzazioni.
L'esercente A dovrà comunicare a STRIMS una cessazione della detenzione nei confronti del nuovo esercente B.
L'esercente B a sua volta comunica l'inizio di detenzione di ciò che ha ricevuto da A.
Qualora l'esercente A non fosse più tenuto alla registrazione da STRIMS può procedere alla cancellazione.
La pratica di cancellazione consente di cancellare la posizione dell’organizzazione da STRIMS, a seguito di cessazione dell’attività che determina l’obbligo di registrazione.
Nel caso di trasporto o spedizione di una sorgente Am/Be, la stessa va inserita come sorgente di Am.
Clicca qui per scaricare il file delle domande e risposte