Pubblicato il Decreto Legislativo che attua la direttiva 2013/59/Euratom e riordina la normativa in materia di radiazioni ionizzanti
Sul Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 201 del 12 agosto 2020 è stato pubblicato il DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101 che attua la direttiva 2013/59/Euratom, e stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e contiene un riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Il Titolo VI dispone circa il regime giuridico per importazione, produzione, commercio trasporto e detenzione di materie grezze, materiali o sorgenti radioattivi e prevede un registro delle operazioni commerciali per chi importa o produce a fini commerciali materiali o sorgenti di radiazioni ionizzanti (articolo 42) oltre che un'istruttoria tecnica e la verifica dei requisiti soggettivi e specifiche idoneità per il trasporto di materiali radioattivi, stabilendo particolari responsabilità e prescrizioni di conformità alle regolamentazioni tecniche internazionali di settore (articolo 43)
I detentori di materie fissili speciali, di materie grezze, di minerali e di combustibili nucleari sono obbligati a tenere la contabilità delle suddette materie, minerali e combustibili, nonché a farne denuncia confermando una disciplina esecutiva del Regolamento EURATOM n. 302/2005 concernente l’applicazione del controllo di sicurezza.
Il Titolo VII, articoli da 46 a 61, dispone sul regime autorizzatorio e sulle attività di controllo in materia di radioprotezione.
I detentori delle sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette a notifica o a specifico provvedimento autorizzativo, sono tenuti a registrarsi sul sito istituzionale dell'ISIN (Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione) e inserire le informazioni sul tipo, le caratteristiche dei generatori di radiazioni e la quantità delle materie radioattive, nei dieci giorni successivi alla data di inizio della detenzione o antecedenti alla data di cessazione della detenzione delle sorgenti (art. 48). Le modalità di registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN sono stabilite nell'allegato XII
Gli esercenti le attività e i soggetti che effettuano attività di gestione di rifiuti radioattivi devono registrarsi al sito istituzionale dell’ISIN e trasmettere i tipi, le quantità di radioattività, le concentrazioni, le caratteristiche fisicochimiche dei rifiuti radioattivi, nonché tutti i dati idonei a identificare i rifiuti medesimi e i soggetti da cui provengono, entro quarantotto ore dalla produzione, dalla presa in carico e dallo scarico, secondo le indicazioni contenute nell’allegato XV (art. 60).
Il Titolo VIII (Particolari disposizioni per le sorgenti sigillate ad alta attività e per le sorgenti orfane), articoli da 62 a 75, suddivisi in Capo I (Controllo delle sorgenti sigillate ad alta attività - artt. 62-69) e Capo II (Controllo delle sorgenti orfane – artt. 70-75) recepisce le previsioni della direttiva sul controllo delle sorgenti sigillate ad alta attività.
Il soggetto responsabile della sorgente deve registrarsi sul sito istituzionale dell'ISIN e trasmettere allo stesso, entro i dieci giorni successivi alla data di inizio della detenzione o dell'attività di commercio e intermediazione e prima della data di cessazione della detenzione o della conclusione del contratto di intermediazione e commercio, le informazioni di cui all'allegato XVII e ulteriori informazioni. Le modalità di registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN sono stabilite nell'allegato XVIII. In alcuni casi, le disposizioni dell’allegato XVIII aventi contenuto tecnico possono essere modificate e integrate con decreto Interministeriale (sviluppo economico/ ambiente, tutela del territorio e del mare/interno/salute/economia e finanze, sentito l'ISIN) (art. 67).
Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg