NOVITA’: Registrazione detentori e commercianti di materiali o sorgenti di radiazioni ionizzanti
Data : 31/01/2023

A partire da febbraio, coloro che effettuano commercio o intermediazione di materiali o sorgenti radioattive (profili art. 42), che detengono sorgenti di radiazioni ionizzanti (profili art. 48) o sorgenti ad alta attività (art. 67) potranno provvedere alla registrazione a STRIMS fornendo un set limitato di informazioni.

Nella pratica di registrazione per ogni sede sarà sufficiente indicare:

  • ubicazione
  • attività svolta (commercio/intermediazione o detenzione)
  • estremi identificativi del provvedimento/notifica accompagnati dalla copia del provvedimento stesso o della notifica

Ulteriori informazioni di dettaglio, come ad esempio tipologia delle sorgenti o delle macchine radiogene così come riportati nel provvedimento/notifica, non sono richieste in fase di registrazione.

Una volta trasmessa la pratica di registrazione, l'esercente potrà comunicare le informazioni previste dagli allegati di cui agli articoli 42, 48 e 67 del D.lgs. 101/2020.

In particolare i profili 48 e 67 potranno comunicare: l’inventario iniziale, l’inizio della detenzione e la cessazione della detenzione

I commercianti/intermediari potranno comunicare: le stipule dei contratti con gli acquirenti e le immissioni nel mercato di macchine o sorgenti.