Legge 25 febbraio 2022, n.15 - Prorogati gli obblighi di registrazione e comunicazione per le strutture sanitarie pubbliche o private
Prorogati i termini per la conclusione di un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l’ISIN, in cui si dovrebbero stabilire le modalità di registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale dell’ISIN (STRIMS), per le strutture sanitarie pubbliche o private, studi dentistici e odontoiatrici compresi, che impiegano ai fini di esposizione medica generatori di radiazione e materie radioattive.
Ai sensi dell’art. 4, comma 8-septies della Legge n.15 del 25 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 2022, tale accordo dovrà pertanto concludersi entro il 31 marzo 2023.
Come noto, la temporanea esenzione non riguarda gli obblighi di registrazione e comunicazione previsti dall'art. 67 del D.lgs. n. 101/2020, relativamente alle sorgenti sigillate ad alta attività. Rimangono inoltre gli obblighi di comunicazione della spedizione dei rifiuti radioattivi eventualmente prodotti dalla manipolazione di materie radioattive. Le strutture sanitarie, pertanto, che conferiscono rifiuti radioattivi a soggetti autorizzati, sono tenute a registrarsi e trasmettere le relative comunicazioni.
Si informa che le registrazioni già effettuate dai soggetti interessati dalla proroga restano valide. La proroga fino al 31 marzo 2023 si applica in questo caso alle comunicazioni di eventuali variazioni riguardo l’assetto autorizzativo o la detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti.