ISIN chiarisce gli obblighi attuali per le strutture sanitarie
Data : 15/03/2021

Le strutture sanitarie pubbliche o private, studi dentistici e odontoiatrici compresi, che impiegano ai fini di esposizione medica generatori di radiazione e materie radioattive, sono esentate dagli obblighi di registrazione e comunicazione previsti dall'art. 48 del D.Lgs. n. 101/20, nelle more dell'emanazione dell'accordo di cui al comma 4 del predetto articolo.

I soggetti indicati devono invece rispettare gli obblighi previsti dall'art. 67 del D.lgs. n. 101/2020, relativamente alle sorgenti sigillate ad alta attività.

L'esenzione non si applica agli studi veterinari .