Comunicazione agli esercenti registrati a STRIMS con profilo art. 44
Data : 16/01/2025

L’articolo 44, comma 5, del D.lgs 101 del 2020 prevede l’obbligo per i detentori di materie fissili speciali, materie grezze, minerali e combustibili nucleari di confermare, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, le informazioni fornite nell'anno solare precedente.

Questa operazione, da effettuare entro il 31 gennaio 2025, è possibile attraverso l’utilizzo della funzionalità di STRIMS di comunicazione dell'inventario annuale.

Sul piano operativo, accedendo alla propria area riservata, l'operatore potrà avviare la procedura guidata di generazione degli inventari annuali, disponibile, per ciascuna sede registrata su STRIMS, attivando l’operazione “Comunicazione”. Una volta avviata la comunicazione e impostato l’anno 2024, il sistema fornisce i dati riepilogativi e di dettaglio relativi alle Partite omogenee che risultano in detenzione per quella sede sulla piattaforma STRIMS.

L’utente potrà esportare i dati relativi alle singole partite omogenee presenti nell’inventario fisico nei formati Excel e Json.

Una volta verificate le informazioni (inventario fisico ed operazioni contabili effettuate nel corso dell'anno) l'operatore potrà confermare le informazioni presenti sulla piattaforma e procedere con la trasmissione a STRIMS della comunicazione "Inventario annuale".

Laddove necessario, l’operatore potrà apportare modifiche effettuando una comunicazione di correzione. Una volta apportate le modifiche, sarà necessario generare un nuovo inventario da trasmettere.

Sarà possibile inviare l’inventario non oltre il 31.01.2025.

L’inventario trasmesso sarà consultabile successivamente nella sezione Consultazione>>Comunicazioni trasmesse.

Ogni detentore dovrà confermare gli inventari di ciascuna delle sedi registrate a STRIMS, incluse le sedi con inventario nullo.

Le sedi che non hanno effettuato variazioni di inventario nel corso dell’anno sono altresì invitate ad effettuare la suddetta comunicazione in ottemperanza agli obblighi previsti dall’art. 13 del regolamento EURATOM 302/2005, richiamato dall’art. 44 comma 1 (trasmissione annuale degli inventari fisici e degli inventari contabili).