Chiarimento sulle operazioni commerciali
Data :
13/07/2022
Per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione a STRIMS previsti dall'art. 42 del D.Lgs. n. 101/20, si evidenzia che, relativamente ai contratti, dovranno essere trasmessi solo quelli stipulati con gli acquirenti, non dovranno, invece, essere comunicati quelli stipulati con i fornitori.